Con Nota del Ministero dello Sviluppo Economico viene varato il modello standard,rivolto alle PMI Innovative, necessario per l'iscrizione nella sezione specializzata del Registro Imprese. Con questa iscrizione è possibile accedere a bandistiche dedicate e a sgravi fiscali annualmente previsti.
Alleghiamo documentazione con lo schema di atto costitutivo standard.
Cordialmente
Avv. Riccardo de' Medici
Con la sentenza n. 6336 depositata proprio ieri 16.02, la Suprema Corte ha ampliato nuovamente il campo di applicabilità della fattspecie, già oggetto di nterpretazione estensiva, di bancarotta fraudolenta ex art 216 L.F.. Viene infatti punito l'imprenditore che sottrae somme di denaro dal patrimonio sociale nonostante esse siano alla base di rapporti fittizi o inesistenti considerando certa la distrazione del patrimonio sociale evvenuta di fatto, nel silenzio di una fattispecie giuridica sottostante.
Facendo un passo indietro, il reato in questione si configura laddove l'imprenditore fallito, ben prima che sopraggiunga il fallimento e la conclamata insolvenza, sottragga al patrimonio sociale dei beni (denaro) per convogliarli in attività estranee all'attività d'impresa, così depauperando la società.
La Corte prende le mosse da una sentenza più risalente (44159/2008) nella quale si affermava che il reato di bancarotta fraudolenta non era escluso se, alla base della distrazione, vi erano beni di provenienza illecita.
Una ulteriore estensione della fattispecie di reato che cerca, ancora una volta, di "parare il colpo" e rendere attuale una norma ormai datata, nonostante le continue modifiche.
Avv. R. de' Medici
Che alla commissione presieduta dal Dott. Rordorf, nata per rendere più "efficenti" ed al passo con i tempi le procedure concorsuali, fosse stato affidato un compito arduo da intraprendersi secondo una strada irta di insidie, era già stato evidenziato dagli addetti ai lavori già prima del suo insediamento.
Ora che da qualche tempo trapelano indiscrezioni ed il disegno di legge è ormai pronto per passare all'esame del nostro legislatore (con possibili stravolgimenti?), ci vogliamo soffermare su un problema quantomai attuale ed oggetto di approfondita analisi da parte della Sezione Contenzioso e Procedure Concorsuali dello Studio: quali le sorti concorsuali di un gruppo di società nel silenzio della Legge Fallimentare sul punto?
Già la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi lo scorso anno con la sentenza n. 20559 stabilendo che, in assenza di precise indicazioni dalla Legge Fallimentare, la disciplina applicabile a tali problematiche debba essere ricavata per analogia da altre leggi che regolano l'amministrazione straordinaria (L. 270/99), la ristrutturazione aziendale di grandi imprese in crisi (L. 39/2004) o lo stato di insolvenza di grandi gruppi bancari o assicurativi.
Molti i problemi insorti, tra i quali il primo e più rilevante riguarda l'effettiva competenza territoriale per l'accertamento della situazione di insolvenza e della relativa apertura della procedura. Sul punto l'art. 161 L.F. tace e, situazione ancora più grave, per un gruppo di società con varie sedi sparse sul territorio nazionale, si potrebbe assistere al fenomeno del c.d. forum shopping, ovvero della scelta (scientifica) di dove depositare gli atti del procedimento presso un determinato Tribunale piuttosto che un altro viste alcune scelte interpretative di sezione considerate più favorevoli e permissive.
La Commissione Rordorf ha quindi voluto, in questo come in altri ambiti specifici, fugare ogni dubbio, con la nascita di una disciplina unitaria relativa alla crisi e all'insolvenza dei gruppi di imprese.
Gli esperti redattori hanno voluto concentrarsi principalmente sul concetto di gruppo e sulla sua specifica identificazione, così da evitare inutili polemiche iniziali (poi vedremo se il legislatore riuscirà a tradurlo senza storpiature). Infatti il progetto stabilisce che "vale la presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c." ed ha aggiunto inoltre (saggiamente) che sussiteranno a carico dei gruppi specifici obblighi dichiarativi, oltre al deposito di un bilancio consolidato di gruppo, così da informare sui legami esistenti nel gruppo stesso, al fine della richiesta di accesso a procedure concorsuali. Medesima finalità ha anche la possibilità da parte degli Organi della Procedura di richiedere in via preliminare alla Consob informazioni utili alla conoscenza dei rapporti infragruppo.
Inoltre, per ovviare al problema precedentemente evidenziato di competenza territoriale, il progetto prevede la possibilità di incardinare con un unico ricorso la domanda di omologazione di un accordo di ristruttutazione dei debiti o l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o di liquidazione giudiziale. Primo problema riguarda necessariamente la par condicio creditorum: deve essere nfatti necessariamente prevista, anche a parere di chi scrive, una autonomia delle masse attive e passive delle singole società, così da evitare che creditori di una società appartenente al Gruppo poco capiente possano giovare delle prospettive recuperatorie di altri creditori di società più capienti.
L'unicità riguarderà ovviamente anche il Giudice Delegato ed il Commissario Giudiziale, con il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
La legge di Stabilità 2016, al comma 376 così recita: "...società benefit, che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi".
In allegato l'estratto integrale della Legge di Stabilità proprio relativamente alle società Benefit.
Al netto delle ovvie valutazioni "a caldo" sulla nascita di queste nuove tipologie societarie, balza immediatamente all'occhio del lettore interessato che tale tipologia societaria non nasce dall'idea del nostro legislatore, bensì dal c.d. quarto settore nato negli Stati Uniti d'America intorno al 2007.
Si tratta delle americanissime Benefit Corporations (capostipite la famosa B-Lab), che insieme all'evoluzione della performance aziendale accomunano una crescita di valore aggiunto dato anche (e in alcuni casi soprattutto) dal beneficio prodotto alla collttività e al mondo naturale, non solo in relazione agli utili portati agli azionisti.
Negli Stati Uniti è stata sviluppata immediatamente una autonoma legislazione, proprio come si auspica avverrà in Italia nei prossimi mesi. Noi operatori del settore speriamo che tale nuovo intervento legislativo in ambito societario non sia così raffazzonato e disarmonico come gli ultimi interventi del legislatore.
Per garantire la trasparenza del proprio operato, la società Benefit dovrà redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario. Sarà necessario inserire la descrizione degli obiettivi specifici, le azioni effettuate dagli amministratori per il loro perseguimento, la vautazione dell'impatto generato utilizzando uno standard sviluppato da un ente terzo che dovrà rendere noti i relativi criteri, tutti gli obiettivi che la società vuole perseguire nell'esercizio successivo.
Tale relazione dovrà essere pubbicata nel sito internet della società laddove esistente.
L'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato sarà l'ente preposto al controllo dell'operato delle società che utilizzino un marchio di Benefit Corporation senza averne i requisiti e senza perseguirne concretamente le finalità.
Lo Studio svilupperà uno studio su tale nuova tipologia contrattuale.
Avv. Riccardo de' Medici
Dopo un periodo di straordinari carichi di lavoro per lo Studio, impegnato tutt'oggi con una grande procedura concorsuale che ha investito molte imprese italiane del settore calzaturiero e con l'acquisizione, dal punto di vista della consulenza legale a tutto tondo, di una società multinazionale del settore della grande distribuzione, viene riattivato il servizio news del nostro sito internet.
Proprio in relazione al sito, lo Studio conferma la volontà di procedere ad un rapido restyling al fine di consentire una maggiore fruizione dei servizi per i nostri clienti e tenere sempre informati gli utenti del web circa le nostre iniziative e le più importanti novità legislative.
A tutti un buon 2016!
Lo Studio Legale Caruso, Rivellini, de' Medici
Sedi di Brescia e Grumello del Monte (BG)