Si segnala uno studio condotto dall'Osservatorio ICT del Politecnico di Milano, che vede tra i membri anche l'Avv. de' Medici, circa la percezione del rischio cibernetico tra le aziende lombarde.
Ben il 67% delle aziende interessate ritiene che il rischio di hackeraggio dei propri sistemi informatici sia attuale, il 15% lo ritiene prossimo e il restante 18% non lo ritiene possibile in funzione dei sistemi di difesa, ritenuti insuperabili.
Solo nel corso del 2018 la spesa per cyber security delle aziende italiane ha superato i 30 miliardi di euro.
Le aziende coinvolte nell'analisi hanno affermato che il principale "scoglio" nella trasformazione digitale aziendale è dato dalla mancanza di competenza e di cultura aziendale. Il 19% delle aziende italiane lo ritiene un investimento strategico utile alla crescita, il 35% lo ritiene un costo superfluo.
Le micro imprese non si sentono minacciate, mentre le PMI lo vedono come un pericolo concreto e attuale.
Tra i principali rischi vi sono attacchi interni al sistema gestionale, relativi alla privacy e, con l'avvento della fatturazione elettronica, anche di natura finanziaria.
Il 90% delle aziende gestisce on-line la fatturazione elettronica e, per buona parte di esse, conclude acquisti sul web utilizzando carte di credito prepagate.
La regione che spende maggiormente nell'ICT è il Lazio, con una spesa pari a circa 6,5 miliardi di euro, seguita dalla Lombardia, con 6 milairdi ed il Piemonte, con una spesa complessiva che si attesta intorno ai 4 miliardi di euro.
Molte Sezioni fallimentari di vari Tribunali italiani ne hanno fatto un orientamento interno, altre hanno seguito gli ondeggiamenti della Corte di Cassazione sul punto e l'applicazione, non sempre monolitica, del dettato dell'art. 72 L.F..
Stiamo parlando del fallimento della società promittente venditrice di un immobile e del contratto preliminare trascritto ante fallimento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26641 del 22.10.2018 inquadra compiutamente la questione e statuisce che il Curatore Fallimentare nominato non può sciogliersi dal contratto preliminare ex art. 72 L.F., con effetti verso il promissario acquirente, se questo ultimo ha trascritto, ante fallimento, non il solo contratto preliminare, ma anche la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. ed essa ha avuto, sempre ante fallimento, accoglimento (con sentenza poi trascritta).
La Corte di Cassazione giunge a questa definizione utilizzando l'art. 2652, I co., n. 2 c.c., il quale dichiara che la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sulla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento presso il Registro delle Imprese.
Ciò premesso, ad avviso di chi scrive, il dilemma è solo parzialmente risolto: quid iuris se il promissario acquirente ha solo iniziato la procedura ex art. 2932 c.c. in Tribunale e trascritto la domanda? Stante il Fallimento il medesimo giudizio sarebbe sospeso e il Curatore potrebbe non aver interesse alla riassunzione ma il promissario acquirente, ovviamente si. Come potrebbe operare in questo caso l'art. 72 L.F.?
Interrogativi risolti in maniera diversa, come si diceva nell'incipit dell'articolo, dalle varie Sezioni Fallimentari italiane.
Il team procedure concorsuali.
Con clamore, così come era stato dibattuto negli scorsi mesi, il decreto legislativo di riforma della crisi d'impresa è stato approvato, in via definitiva lo scorso 10.1.19.
Con esso prendono vita gli incubi dei fallimentaristi: dal cambiamento del loro stesso nome alla nascita degli organismi per la composizione della crisi d'impresa in seno alle Camere di Commercio, passando per le terne di professionisti incaricati di traghettare le aziende in difficoltà (come?!), sino alle problematiche procedure di allerta.
In relazione a queste ultime (procedure di anticipazione dell'emersione dello stato di crisi aziendale) che vedranno coinvolte le Banche e gli Enti Statali quali artefici obbligati del destino di migliaia di aziende italiane, l'effetto boomerang è già allarmante: molti analisti, infatti, hanno già evidenziato come alcuni board di importanti istituti di credito nazionali ed internazionali operanti sul nostro territorio, vedano di cattivo occhio questa procedura che li vede coinvolti in prima persona. Molti di questi istituti, infatti, hanno iniziato a diminuire sensibilmente gli investimenti in aziende a basso coefficiente di redditività e con alte esposizioni nei confronti dell'Erario, consci che esse saranno le prime ad essere sottoposte alla segnalazione obbligatoria, con innegabile effetto domino su investimenti e prosecuzione aziendale.
Il nostro focus team sulle procedure concorsuali sta analizzando compiutamente il testo licenziato e la relazione illustrativa agli atti per comprendere ancora e definitivamente, la portata di questo piccolo/grande terremoto legislativo: certamente per le aziende decotte la strada sarà la medesima di prima, anche se chiamata diversamente (il gergo atecnico rimarrà "fallimento" e questo è già noto a tutti) e per quelle in seria difficoltà la strada sarà sempre quella concordataria o di deposito di accordo di ristrutturazione o di piano attestato ex art. 67 L.F. (vecchia norma di riferimento), poco altro.
In una situazione di incertezza generale di buona parte del nostro tessuto imprenditoriale, ormai abituato a barcamenarsi in attesa che il vento cambi, questa soluzione, seppur all'avanguardia dal punto di vista teorico (ci pone al livello di altri paesi europei dove il c.d. fresh start delle aziende, epurate dei debiti, è abbastanza frequente) rende ancora più instabile ed incerto il futuro del nostro paese e degli interpreti professionisti specializzati in questo settore.
Vediamo se, all'esito della lunga vacatio legis concessa a buona parte delle norme di cui al D.Lgs. varato, avremo finalmente chiarezza e correttivi idonei alla realizzazione, certamente illuminata (sulla carta), degli obiettivi di tale riforma.
Il focus team Procedure Concorsuali.
Lo studio legale Caruso e de' Medici augura a tutti gli utenti un prolifico e entusiasmante 2019, all'insegna della crescita e dello sviluppo.
Come sempre accade, per lo studio è tempo di bilanci e il 2019 è iniziato meglio della fine del 2018.
Confermate le partnership con alcuni importanti clienti istituzionali (ATS di Brescia e Cooperativa LA RETE su tutte) e con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Brescia, che vede lo studio affiancare le curatele in alcune delle più grandi procedure dichiarate nel 2018 e che proseguiranno quantomeno per tutto il 2019.
Forte crescita anche per il settore del contenzioso commerciale, con lo studio che ha visto un netto incremento delle richiesta di tutela nell'ambito della Proprietà Industriale ed Intellettuale. Alcuni grandi clienti dello Studio hanno chieso infatti di essere tutelati in relazione alla lesione del c.d. know how industriale, sia nel settore meccanico che chimico: il 2019 sarà un intenso anno su questo fronte.
Aumento sensibile anche per il team di diritto del lavoro, che è stato impegnato in contenziosi su tutto il territorio nazionale e che è in attesa di importanti pronunce entro questo anno solare.
In programma per il 2019 l'incremento dei focus team nel settore del contenzioso bancario e della tutela contrattuale nazionale ed internazionale delle aziende del terzo settore, con un occhio attento al Regolamento Provacy, che vede luci ed ombre sulla sua concreta e piena attuazione già entro il 2019.
Attenzione sul focus team di diritto delle assicurazioni, che questo anno sarà chiamato ad una seria attività di sviluppo ed i primi risultati sono previsti già per marzo 2019.
Un anno, quello che si appresta ad iniziare, ricco di sfide e di traguardi da raggiungere, con un occhi già alla programmazione del 2020, che vede alcune importantissime novità, che ci riserviamo di svelare, come sempre, a traguardo raggiunto.
Pronti per un intenso anno insieme, anche tramite la sezione News di questo sito, rinnoviamo i più sinceri auguri di buon inizio.
Lo Studio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39032 del 3.5.18, resa nota solo in questi giorni, ribadisce un concetto già ampiamente noto agli addetti ai lavori: la crisi d'impresa non può scriminare il reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi della società di cui l'imputato era legale rappresentante.
Ciò in virtù del noto principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte, che la c.d. forza maggiore, causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., "postula la individuazione di un fatto imponederabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi del'evento".
Lo Studio è attento anche alle controversie penali dei propri assistiti, mediante una fitta rete di collaborazioni con importanti colleghi penalisti bresciani.