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21 GIUGNO 2021
Tribunale di Brescia - attestazione concordataria carente se non contiene l'eventuale attivo ricavabile dall'eventuale azione di responsabilità

Si segnala una interessante sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Fallimentare, Est. Dott. Stefano Franchioni con la quale si osserva che l'attestazione allegata al piano concordataria ex art. 161, III co., L.F. con la quale si certifica che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla, deleteria, ipotesi fallimentare, deve prevedere anche "il possibile ulteriore attivo ricavabile nell'ambito della procedura fallimentare dall'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, evidenziando altresì le ragionevoli prospettive di recipero con specifico riferimento alla solvibilità di questi ultimi".

 

29 MAGGIO 2020
Udienze da remoto mediante la piattaforma TEAMS: proposta l'incostituzionalità per la necessaria presenza del Giudice nel Palazzo di Giustizia

Pubblichiamo, senza fornire le nostre considerazioni, l'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzione notificata dal Tribunale di Mantova in relazione alle udienze da remoto mediante piattaforma TEAMS. Il Giudice rimettente espone l'incostituzionalità della dell'art. 83, VII co., lett. f) del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 così come modifica dall'art. 3, I co., lett. c) del D.L. 28/2020.

Nell'ordinanza di rimessione si pone l'accento sulla necessità che il magistrato si rechi presso il Palazzo di Giustizia mentre gli avvocati sarebbero esonerati da tale adempimenti potendosi connettere da casa/studio (di qui la fattispecie della c.d. "udienza da remoto"). Il magistrato ritiene che il solo fatto che il Giudice si debba recare sul posto di lavoro mentre gli avvocati ne siano esonerati rende la circostanza contraria ai dettami costituzionali.

 

20 MAGGIO 2020
Siamo tornati, o meglio, non siamo mai scappati: sentenza post quarantena del Tribunale di Napoli e inadempimento per causa non imputabile al debitore

Eccoci qui! Lo Studio è di nuovo a pieno organico, seppur con tutte le necessarie garanzie per professionisti e clienti.

Il periodo ci impone la riorganizzazione degli spazi, dei tempi e dei ritmi di lavoro, ma non può certo ridurre il nostro impegno e la voglia di proseguire in un percorso di crescita ormai avviato e che non voglia certamente bloccare.

In questa ottica, dopo decine di richieste ricevute dai nostri clienti, pubblichiamo la prima, importante, sentenza post emergenziale sulla prospettiva dell'inadempimento del debitore alla luce del canone della c.d. impossibilità sopravvenuta.

La fattispecie è stata trattata e risolta brillantemente dal Tribunale di Napoli, Sezione Settima, Giudice Dott.ssa De Gennaro, laddove veniva richiesta una "moratoria" per il pagamento di un piano del consumatore stante la pandemia in atto. La dilazione veniva richiesta per il massimo di 6 mesi.

Il Giudice, nel rispetto della legge, ha interpretato il D.L. Cura Italia e gli artt. 1218 e 1223 c.c. sostenendo che: "la gravissima crisi sociale ed economica provocata da Covid-19 pone senz'altro il problema della impossibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali, non essendo improbabile che le parti contrattuali si trovino nell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni alla luce delle rigide restrizioni imposte dall'autorità governativa (impossibilità di uscire di casa se non nei casi di stretta e comprovata necessità, chiusura di molte attività commerciali o anche solo alla luce della necessità di esporsi il meno possibile al contagio del virus). In questa prospettiva, deve ritenersi che l'emergenza epidemiologica da covid-19 costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni atteso che tra i casi in cui potrebbe essere invocabile l'impossibilità tsopravvenuta della prestazione rientrerebbero gli ordini ed i divieti posti in essere dall'autorità amministrativa, cd factum principis. Invero, si tratta di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che, imponendo divieti e restrizioni, rendono di fatto impossibile l'adempimento di una obbligazione, a prescindere dal volere di chi sia impegnato contrattualmente a farlo. Come è noto, nel nostro ordinamento, l'inadempimento contrattuale e la responsabilità del debitore vanno valutati alla luce dell'art. 1218 c.c., secondo il quale "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile".

Questo è un primo, interessante, punto di partenza in ordine alla grande partita che aspetta gli studi legali nel recente proseguo dell'attività: il susseguirsi delle richieste di pagamento o di attività monitorie che potrebbero sfociare nella più classica delle pronuncie di rigetto.

Stay tuned.

Il team CRDM

07 GENNAIO 2020
Buon 2020! Lo studio riparte con rinnovato spirito e voglia di crescere

Si allega la nuova brochure di presentazione dello studio, varata per il 2020.

07 GENNAIO 2020
Quando il Curatore Fallimentare trova la chiusura dell'Istituto di Credito all'apertura del conto corrente: il punto dall'ABF

Con la comunicazione disposta all'esito dell'adunanza del 7.11.2019, la sede romana dell'Arbitrato Bancario e Finanziario presieduto dal Dott. Sirena pone finalmente un punto alla condotta, purtroppo sempre più ricorrente da parte degli Istituti di Credito, di non aprire il conto corrente alla procedura fallimentare se non in presenza di documentazione sottoscritta dal Giudice Delegato al Fallimento e dal cancelliere della Sezione Fallimentare del Tribunale competente.

All'esito di ricorso da parte di un curatore fallimentare che si è visto richiedere la documentazione suddetta da parte del funzionario Poste Italiane Spa (in questo caso), l'arbitro bancario ha risposto, non senza sgomento, che la pratica invalsa nei vari istituti di credito deve ritenersi illegittima e quindi disattesa: a mente dell'art. 31 L.F. "il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite".