Interessantissimo studio, reso noto a coloro che fanno parte del gruppo Osservatori del Politecnico di Milano, in relazione al c.d. risk management per le PMI, siano esse innovative o meno.
Lo studio esamina oltre 250 PMI attive nei settori più disparati e a conduzione prevalentemente familiare. Il risultato è chiaro e rende ancora una volta certa la necessità di dotarsi, per ogni azienda, di un piano di gestione del rischio dettagliato e completo.
La necessità di sicurezza, come da sempre sostenuto da questo studio, anche con la partecipazione a convegni specifici sul punto, deve prevedere l'ambito della sicurezza sul lavoro, del rischio informatico (e quindi del rischio di lesione della reputazione), del rischio aziendale (con la dotazione di uno schema ex 231/01) e la tutela dall'imitazione del prodotto e del segno distintivo. Il tutto gestito necessariamente con riferimento alla valutazione del rischio di eccessiva esposizione con clienti e altri debitori.
Sul punto lo studio si spinge oltre, focalizzando l'attenzione sulle aziende totalmente sprovviste di tale valutazione (circa il 25% del totale), aziende che usano al bisogno il professionista di riferimento (circa il 45%) per poi arrivare alle aziende che sono già dotate, a vario titolo, di un sistema di gestione del rischio considerata soddisfacente, seppur non completa (30%).
L'analisi ha portato a quantificare il vantaggio economico del quale giovano le aziende che adottano una attenta gestione del rischio, rispetto a quelle che no si dotano di gestione rischio e restano quindi ancorate al paradigma "problema ormai conclamato=professionista di riferimento". Ebbene, le aziende che riescono compiutamente a dotarsi di un sistema di gestione ottimale beneficiano, ogni anno e in media di circa il 20% di profitto in più, che rimane nelle tasche dell'imprenditore.
Questo perchè l'attenta prevenzione può risolvere il problema alla radice ed evitare decine di contenziosi, soprattutto quelli per situazioni ormai eccessivamente obsolete o a rischio.
Quali gli ambiti ove la protezione e la gestione preventiva trovano il maggior risultato pratico?
Dallo studio emerge con chiarezza che la difesa di marchi e brevetti, tutela nel mondo www e la gestione contrattuale oculata, portano ad un ritorno in termini di protezione elevatissimo, quasi vicino all'80%, sintomo che in questa speciale categoria, la necessità di protezione resta molto alta.
Ciò posto, come ormai da tempo auspicato, lo Studio rimane iper attivo in questo settore e offre soluzioni "su misura" per la gestione aziendale del rischio, in ogni ambito, sia contenzioso che non contenzioso, con particolare riferimento alla contrattualistica ed alla gestione della tutela della c.d. proprietà intellettuale ed industriale.
La sentenza n. 19376 del 3/8/17 della Corte di Cassazione getta ombre sull'operatività di uno degli atti di segregazione patrimoniale di maggior interesse nel panorama italiano ed europeo: il Trust (e il fondo patrimoniale).
La questione sulla quale si sono espressi i giudici del palazzaccio è invero abbastanza circoscritta: si discute se un istituto di credito possa agire con azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nel caso in cui sia stata rilasciata una fideiussione personale da un socio di una società di capitali per garantire una apertura di credito alla stessa società. Prassi davvero comune per molti istituti di credito.
Il problema la Banca se lo pone nel caso in cui il socio, prestata la fideiussione, sviluppi una serie di atti segregativi del suo patrimonio, così da rendere la garanzia patrimoniale personale, di fatto, priva di qualsiasi contenuto concreto.
La situazione è guidata, a parere di chi scrive, dal buon senso prima che dal diritto. Pare quantomeno discutibile l'operato di un socio che garantisca personalmente somme erogate alla sua società e poi si dia alla "fuga" segregando il suo patrimonio e rendendo fondamente inoperante la garanzia.
I Giudici di Cassazione, come spesso accade, aggiungono però un importante tassello alla questione, sostenendo che, in ogni caso, la revocabilità di un atto di segregazione come il Trust o il Fondo Patrimoniale è subordinata a tre fattori: in primis deve essere accertata la gratuità dell'atto e l'assenza di contropartite economiche; secondariamente la sussistenza del credito da parte di chi agisce in revocatoria; infine la c.d. scientia damni, ovvero la consapevolezza di ledere, con l'atto segregativo, la garanzia patrimoniale di terzi creditori.
Attenzione quindi sempre maggiore alla costituzione di atti c.d. segregativi, dal momento che sembra, a mio sentire correttamente, che più nessuno possa agevolmene sottrarsi alle sue responsabilità.
Questo sempre nell'ottica dell'agire secondo diritto: sono pieni gli studi legali di precetti inquadrettati per debiti di soggetti che si sono volonariamente sottratti al pagamento di somme di denaro, magari solo lavorando senza essere assunti o intestando il proprio patrimonio ad amici o parenti.
Il diritto all'oblio online, come noto, è un argomento davvero caldo in questi ultimi anni.
In tema di fallimento di società si era posto a più riprese il problema della configurazione del particolare diritto anche in capo agli amministratori di una società fallita, che potrebbero subire ripercussioni sine die dal fallimento della loro società in tempo remoto.
La Corte di Cassazione (dopo aver chiesto aiuto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul punto), con una interessante ordinanza (n. 19761 del 9.8.17) ha dichiarato che il diritto all'oblio non è applicabile ai dati contenuti nel Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio.
L'esigenza della pubblicità commerciale, in questo caso, prevale sull'interesse del privato ad impedirla, e ciò in fuzione delle ragioni di certezza nelle relazioni commerciali che l'istituzione del registro delle imprese soddisfa.
La Suprema Corte si sofferma anche, correttamente, sul ruolo del conservatore dei registri, che ha l'obbligo di iscrivere e di tenere le scritture, ove correttamente annotate.
La Corte di Giustizia europea ha affermato che l'interesse pubblico a scambi economici in un quadro di sicurezza giuridica è superiore a quello individuale della privacy.
Unica "scappatoia" data dai giudici lussemburghesi: se il dato fosse effettivamente obsoleto, valutando la situazione caso per caso, il dato potrebbe essere oscurato e reso disponibil ai soli terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione.
Con la sentenza n. 13015/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito, determinando così un punto interpretativo importante dell'art. 3 della L. 604/1966, letto alla luce dell'art. 41 della Costituzione Italiana.
La Corte veniva adìta da un lavoratore che impugnava la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo inviatagli dalla società datrice di lavoro, per due principali motivi di ricorso: il primo relativo relativo al presunto omesso esame, da parte della Corte d'Appello, di un fatto ritenuto decisivo ai fini del contendere, ovvero che l'azienda non avesse soppresso la mansione, bensì riassegnato le mansioni ad un altro dipendente; il secondo motivo, ben più interessante, riguardava l'erronea applicazione dell'art. 3 della L. 604/1966 nel segmento motivo di sentenza della Corte d'Appello nel quale i giudici nel valutare la necessità dell'esistenza di sfavorevoli e non contingenti situazioni tali da imporre una riduzione dei costi mediante licenziamento del ricorrente, abbiano ritenuto irrilevante l'assunto che la società avesse in quel momento storico di licenziamento degli utili di bilancio e avesse appena investito ingenti somme di denaro.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze mosse, per una serie di interessanti ragioni.
In primis ha sostenuto che il licenziamento intimato fosse legittimo, dal momento che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento potrebbe verosimilmente essere ravvisato anche solo in una diversa ripartizione di determinate mansioni del personale in servizio, al fine di un attento efficentamento delle risorse disponibili. Infatti alcune mansione potrebbero benissimo essere accorpate a quelle di un altro dipendente, così da creare inevitabilmente un esubero del soggetto addetto esclusivamente o prevalentemente alla mansione assorbita.
La Corte, accertata la "genuinità" del riassetto organizzativo, riteneva legittimo il licenziamento.
Quanto al secondo motivo, relativo alla società in utile ed agli investimenti milionari, la Corte di Cassazione motiva sostenendo che la riorganizzazione, posta la sua "genuinità" deve portare l'imprenditore a ricercare il profitto, anche mediante la riduzione del costo del lavoro o il ridimensionamento di altri fattori produttivi, fermo l'assunto che esso non deve solo essere perseguito con la riduzione del numero di lavoratori.
Così motivando, i Giudici del "palazzaccio" interpretano la norma alla luce dell'art. 41, II co., Costituzione, laddove si lascia libera scelta all'imprenditore della migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini dell'incremento della produttività aziendale. Così dicendo, l'imprenditore non è tenuto a dimostare l'esistenza di sfavorevoli situazioni di mercato non essendo richiesto dall'art. 3 L. 604/66.
La libertà di iniziativa economica privata non può ridursi ad una attività improduttiva di redditi, così mirante alla mera economicità di gestione (forse concepibile per una pubblica amministrazione in regime monopolistico).
Ma la Corte si spinge oltre, sostenendo che non è possibile (nonostante i tentativi di economisti e filosofi) calcolare il giusto "saggio di profitto" di una attività commerciale: ovvero la risposta certa all'interrogativo su quale sia prevalente tra il volere imprenditoriale di incrementare la produttività e la profittabilità dell'azienda e quello del lavoratore dipendente a mantenere una certa occupazione.
Dopo un discreto periodo di silenzio, nel quale molti nostri clienti affezionati hanno "reclamato" l'assenza di spunti ed analisi della nostra zona "news", riparte il servizio a pieno regime, con molti spunti di riflessione e con le consuente analisi puntuali.
L'assenza di aggiornamento è stata essenzialmente dettata da una sessione lavorativa primaverile/estiva particolarmente intesa, frutto dello sviluppo continuo e incessante dello Studio, che anche quest'anno punta a crescere e consolidare quanto di buono prodotto nell'annata 2016/2017.
Questo anno giuridico (settembre 2017/luglio 2018) ci vedrà impegnati in nuovi entusiasmanti progetti, uno su tutti che ci vedrà attivi, forse per primi, in un panorama difficile ma entusiasmante come quello delle start up innovative, con un progetto ambizioso e impegnativo.
Prosegue invece spedita l'area dello Studio relativa all'attività giurisdizionale, con l'acquisizione di nuovi clienti e nuove competenze interne, necessarie per fornire una sempre più completa proposta al cliente finale.
Nel mese di settembre vedrà anche la luce la nuova veste grafica del sito web, opportunamente rivisto e migliorato, per renderlo ancora più accessibile e per far vivere, toccando quasi con mano, la nostra attività, le nostre competenze ed il nostro entusiasmo.
"Se ci sono ancora innocenti da difendere, se ci sono ancora soprusi da denunciare, se ci sono ancora dolori prodotti dall'ingiustizia e leggi dettate per guarirli, l'avvocatura è ancora giovine: e la gioventù non è mai malinconica, perchè ha dinanzi a sè l'avvenire"
Pietro Calamandrei, 1935-56, Elogio dei Giudici- scritto da un avvocato