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11 SETTEMBRE 2019
Corte di Cassazione, sentenza 32867 del 17.7.2019: Bancarotta anche fuori dai casi tipici dell'art. 216 L.F.

Sentenza che farà certamente discutere quella depositata in data 17.7.2019 dai giudici di Piazza Cavour: la decisione n. 32867 in tema di bancarotta fallimentare ex art. 216 L.F. estende l'ambito di applicazione penale della norma anche ai casi nei quali l'imprenditore fallito abbia tenuto in maniera "maldestra" le scritture contabili obbligatore della società, così da rendere difficile (oltre l'ordinaria diligenza) la ricostruzione dei movimenti aziendali da parte della curatela fallimentare nominata.

La questione sul piatto, per gli interpreti, è di stretta attualità: già in altre decisioni la Corte di Cassazione ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 216 L.F. (bancarotta fraudolenta) al di fuori del perimetro della sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili obbligatorie, ipotesi tipiche e legislativamente previste.

Nel caso all'attenzione dei lettori, invece, le scritture contabili erano tenute, i dati aziendali erano presenti in azienda, ma la diligenza e la precisione nella loro tenuta era così maldestra da non consentire al curatore, con l'ordinaria diligenza, la ricostruzione degli affari dell'impresa.

Sul punto si apre un insolito scenario: non si tratta di una ipotesi di sottrazione, nè di distruzione e nemmeno di falsificazione di scritture contabili obbligatorie, uniche fattispecie che possono giustificare una condanna dell'imprenditore fallito.

L'estensione, peraltro utilizzando il parametro, invero spinoso, dell'ordinaria diligenza del curatore fallimentare, farà certamente discutere ed ha già animato il dibattito tra gli esperti del settore.

Per il momento registriamo l'evoluzione, ulteriormente estensiva, dei parametri ex art 216 L.F. e attendiamo, definitivamente, un dictum della Corte di Cassazione sulla tassatività delle ipotesi di bancarotta fraudolenta.

Il team procedure concorsuali e ristrutturazioni aziendali. 

02 LUGLIO 2019
Ecco il codice di condotta per la fornitura di informazioni commerciali approvato con deliberazione del 12 giugno 2019 dal Garante Privacy

Prosegue lo studio incessante in materia privacy e tutela della proprietà industriale e intellettuale dello Studio.

Il Team Concorrenza, Proprietà Industriale e Privacy allega la deliberazione del Garante Privacy dello scorso 12.6 con la quale viene approvato il codice di condotta da seguirsi nello scambio di informazioni commerciali.

Un ulteriore passo verso il Codice Unico del trattamento dati personali, tanto richiesto quanto auspicato dagli esperti del settore.

 

 

07 MAGGIO 2019
Emanata la L. 31/2019 del 12.4.2019: La Class Action entra a pieno titolo nel nostro codice di procedura civile

Con l'introduzione delgli artt. 840 bis e seguenti del codice di procedura civile, l'azione di classe entra a pieno titolo nell'ordinamento giudiziario italiano.

Dopo anni di gestazione, sono introdotti i c.d. procedimenti collettivi, con soggetto legittimato riconosciuto solo nelle associazioni di categoria senza scopo di lucro e che prevedano nello statuto la tutela dei diritti dei consociati iscritte in un pubblico elenco da costituirsi presso il Ministero della Giustizia. Resta fermo il diritto, per ogni singolo danneggiato, di agire personalmente.

La competenza è demandata, esclusivamente, alle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa dei Tribunali che le hanno istituite per legge e l'azione deve presentarsi con la forma del ricorso e il rito sommario mutuato dagli art. 702 bis e seguenti c.p.c. e definito con sentenza.

Il portale del Ministero della Giustizia, sul quale potranno accedere tutti gli aderenti all'azione di classe, vedrà pubblicato il decreto di fissazione di udienza e le successive comunicazioni del Tribunale.

Il Giudizio è strutturato con una forma atipicamente vincolata: il rito sommario, anche in presenza di cause di mutamento di rito, non può essere commutato in rito ordinario e la sentenza deve essere emessa decorsi trenta giorni dalla discussione orale della causa.

Il Giudice può emettere, entro 30 giorni dalla prima udienza, ordinanza che dichiari la domanda inammissibile secondo i criteri legislativamente stabiliti e regola le spese di lite. Questa ordinanza e reclamabile presso la Corte d'Appello terriotorialmente competente.

La legge prosegue specificando modalità di espletamento della prova e dell'esibizione documentale, la forma della sentenza di accoglimento, le modalità di impugnazione e di esecuzione collettiva.

Viene anche espressamente previsto l'adempimento spontaneo del debitore e le sue conseguenze.

Questa legge, nei suoi aspetti fondamentali, produrrà fiumi di inchiostro della dottrina e incontrerà le serie censure della magistratura, perchè redatta (come spesso accade) senza tenere in debita considerazione l'organicità del procedimento, inserito in un codice di rito, e la sua effettiva portata.

Lo Studio segue, con estremo interesse, l'evolversi della vicenda ed è sempre stato vicino alle associazioni di categoria che intendono tutelare i diritti degli aderenti concretamente e che aspettavano da anni questa legge, seppur raffazzonata e priva di precisazioni tecniche necessarie all'interprete, che verranno verosimilmente e come spesso accade colmate dalle pronunce giurisprudenziali di merito.

Lo Studio.

 

16 APRILE 2019
Cassazione civile, sez. III, 18 Gennaio 2019, n. 1260. Est. Anna Moscarini - Concordato Preventivo e vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

Si riporta la interessante ordinanza della Corte di Cassazione con la quale si afferma che qualora il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c. sia stato costituito a favore di tutti i creditori insinuati nel concordato preventivo della proprietaria, allora non è possibile ipotizzare la lesione della par condicio creditorum.

Non è quindi ipotizzabile, secondo il disposto dell'art. 167 LF, che i crediti sorti posteriormente all'apertura della procedura concorsuale non siano ad essa assoggettati.

E' quindi ritenuto dalla Suprema Corte meritevole di tutela il fine perseguito dall'impresa in concordato che, prima del deposito del ricorso, costituisca un vincolo sul proprio patrimonio al fine di consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione. Tale inziativa consente di rendere edotti i terzi dello stato di crisi in cui versa l'azienda e preserva il patrimonio da eventuali (purtroppo frequenti nella prassi) atti distrattivi o iniziative (altrettanto frequenti nella pratica) destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri.

Il Team Procedure Concorsuali

 

20 MARZO 2019
Codice della Crisi d'Impresa: siamo davvero certi che i conti tornino?

Da uno studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, snocciolato a margine del Convegno sulla riforma della crisi d'impresa organizzato tra lunedì 18 marzo e martedì 19 marzo a Bergamo, emerge un dato allarmante: delle 222 mila aziende iscritte al Registro delle Imprese, ben 134 mila saranno direttamente coinvolte dalla Riforma della Crisi stante la riduzione della soglia per la nomina del Collegio Sindacale, imponendolo anche ad alcune piccole imprese, in alcuni casi impossibilitate a sostenerne il costo, di dotarsi dell'organo di controllo suddetto.

Ma vi è di più: circa 7 mila aziende, con l'introduzione dei c.d. indicatori della crisi, sarebbero già oggi oggetto di apertura della procedura di insolvenza (mentre ora operano e detengono forza lavoro, regolarmente retribuita, pari ad alcune decine di migliaia di persone).

Altro aspetto preoccupante riguarda la nomina dell'OCRI ex art. 17 del codice, poichè particolarmente importante sarà la nomina di professionisti competenti, neutrali e pragmatici, in assenza di requisiti specifici per tale aspetto (sembra avere un ruolo preponderante solo la c.d. terzietà).

Purtroppo, da quanto emerso dalla lettura degli atti del convegno sopra richiamato, siamo in presenza di una riforma che sta facendo tanto discutere la dottrina e la magistratura ma che non sta, di fatto, tenendo conto degli aspetti concreti e pratici di cui i professionisti legali si dolgono, ormai da mesi.

L'avvento di una riforma certamente ambiziosa, che aveva quale ratio l'emersione anticipata dell'insolvenza e maggiori strumenti per la sua effettiva risoluzione, si sta invece rivelando, in assenza di concreti correttivi al decreto legislativo in vigore, un "boomerang" legislativo notevole a svantaggio, quantomeno nel breve periodo, della continuità delle aziende italiane.

Siamo certi che il legislatore abbia redato la norma avendo i numeri alla mano?

Sempre attenti alle evoluzioni normative nell'ambito che più ci compete, vi terremo certamente aggiornati.

Il Team Crisi d'Impresa